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D.Lvo 23/02/2000 n. 38

3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:

a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;

b) le modalità per la formulazione dei progetti;

c) i termini di presentazione dei progetti;

d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al pri mo comma con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

4. La determinazione di cui al terzo comma è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al terzo comma, provvede all'approvazione dei singoli progetti.

Art. 24. Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12-3-1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.

2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'art. 23, terzo comma. Capo VI PRIMI INTERVENTI DI RIORDINO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI IN AGRICOLTURA

Art. 25. Denuncia degli infortuni sul lavoro

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli artt. 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.

2. Le modalità operative per la denuncia di cui al primo comma sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 26. Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa

1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di piani di attività concordati con I'INPS.

Art. 27. Banca dati

1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 14, terzo comma, del decreto legislativo 30-4-1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonchè informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale.

2. Alla banca dati di cui al primo comma possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore. . Rideterminazione dei contributi

1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli artt. 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.

2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui a l primo comma è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.

4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari del- l'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo. Il presente decreto entra in vigore il 16 marzo 2000.

 

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